Cassation court dismisses appeal regarding disciplinary sanctions and reeducation participation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical because he was acquitted of the alleged assault, and that prior disciplinary sanctions should preclude further evaluation. The court rejected these claims, holding that admitting the incident in the disciplinary phase does not make the lower court's reasoning illogical, and that the same conduct can be evaluated for both disciplinary and reeducation purposes without legal contradiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The same factual conduct may be evaluated for disciplinary sanctions and for the assessment of participation in the reeducation work without creating a logical contradiction or legal bar to the denial of early release.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANGELO nato a SINOPOLI il 03/08/1973 avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Angelo Romeo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti introdotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati in quanto: - l'argomento secondo cui la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ricavato la mancanza di partecipazione del ricorrente all'opera di rieducazione dalla minaccia in danno di agente di polizia penitenziaria che gli è stata contestata ("ti stacco la testa" oltre espressioni analoghe di corredo), sarebbe manifestamente illogica perché non ha tenuto conto del dispositivo di sentenza con cui il ricorrente è stato assolto per tale fatto, è manifestamente infondato, perché dall'ordinanza impugnata si ricava che l'episodio in sé è stato ammesso dal ricorrente che ne ha dato diverse motivazioni nel corso del procedimento a suo carico, talchè non è illogico che il Tribunale di sorveglianza abbia ritenuto di valorizzare tale fatto nell'ordinanza impugnata, quale che ne sia la qualificazione giuridica e la rilevanza penale; - l'argomento secondo cui il ricorrente ha già subito sanzioni disciplinari per gli stessi comportamenti valutati come preclusivi della concessione della liberazione anticipata è privo di ragioni di diritto che lo sostengano, non esistendo alcun divieto a valutare un medesimo comportamento sia ai fini disciplinari che ai fini del giudizio di partecipazione all'opera di rieducazione sotteso alla concessione della liberazione anticipata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18