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Ordinanza — n. 24163/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's personal withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24163/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Salvatore Pizzo inadmissible following his personal withdrawal of the lawsuit. Although the appellant initially filed the appeal, he subsequently submitted a formal renunciation signed personally, which triggered the automatic inapplicability of the appeal under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 589, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: A private party's personal withdrawal of an appeal renders the legal remedy inadmissible, resulting in the dismissal of the request and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal inadmissibility of appeal private party renunciation procedural costs Cassazione ordinanza conseguenze del ritiro condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
dispone che "le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale", - l'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dispone che, quando vi è rinuncia all'impugnazione, il ricorso è inammissibile.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZO SALVATORE nato a PALERMO il 11/08/1996 avverso la sentenza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Salvatore Pizzo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che: - è pervenuta rinuncia al ricorso firmata personalmente dal ricorrente; - l'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. dispone che "le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale", - l'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dispone che, quando vi è rinuncia all'impugnazione, il ricorso è inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in ragione dell'intervenuta rinuncia, può essere contenuta, in via equitativa, in euro cinquecento;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile 2024.