Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds regarding sentencing quantum under art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment based on alleged lack of reasoning regarding the specific amount of the penalty. The court ruled that such grievances fall outside the admissible grounds for appeal under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which excludes complaints about the sentencing quantum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against second-instance judgments under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible if they concern grounds excluded by law, such as the lack of reasoning regarding the specific amount of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELKHADRAOUI ELKIBIR (CUI 037XAX8) nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE Cdato avviso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Elyibir Elkhadraoui ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della ,pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), e nel caso in esame il ricorso propone proprio motivi in punto di mancata motivazione sul quantum della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 apr