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Ordinanza — n. 24160/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of alternative measure due to discretionary assessment of misconduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24160/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower tribunal's revocation of the alternative measure was based on an illogical assessment of minor infractions and a hypothetical benefit from prior suspension. The court rejected these claims, emphasizing that the tribunal exercised its discretionary power to evaluate the overall conduct and lack of reintegration potential, which outweighed the appellant's specific arguments regarding the source of the report and the severity of individual incidents.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court's assessment of whether violations are incompatible with the continuation of an alternative measure involves discretionary judgment based on the overall conduct and reintegration potential, which is not subject to cassation review if exercised non-illogically.

Parole chiave

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alternative measure revocation discretionary judicial assessment reintegration potential evaluation cassation inadmissibility procedural costs and fine abbandono del procedimento per infrazione stradale revoca disciplinare trasferimento disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTAIA PIER LUIGI nato a AULLA il 12/12/1966 avverso l'ordinanza del 11/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pierluigi Cutaia ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Massimo Fusi, chiede la riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria; Ritenuto che nell'unico motivo del ricorso originario, e nel motivo nuovo, il ricorso deduca argomenti manifestamente infondati in quanto, in ordine alla revoca della misura alternativa, la valutazione sul se le violazioni commesse dal condannato siano incompatibili o meno con la prosecuzione della misura è connotata da profili di discrezionalità (cfr., in punto di affidamento in prova, Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239), discrezionalità esercitata in modo non illogico nel caso in esame, in cui il Tribunale non si è limitato a constatare la esistenza delle violazioni, ma - evidenziando i numerosi (non soltanto i due incidenti stradali alla guida dell'ambulanza della Croce rossa e le due contravvenzioni per aver attraversato con semaforo rosso senza necessità di servizio su cui si sofferma il motivo nuovo, ma anche le assenze dal servizio non comunicate, ed il comportamento denunciato come mobbing verso altra dipendente della Croce rossa) comportamenti non rispettosi del prossimo tenuti dal condannato, e l'atteggiamento superficiale e noncurante che il condannato ha tenuto durante l'espiazione, ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato in costanza di misura alternativa - che dimostra la mancanza di una risposta positiva in termini di rieducazione e la consequenziale inutilità della prosecuzione della misura, a nulla rilevando l'argomento dedotto nel ricorso originario circa la provenienza dal datore di lavoro della relazione di servizio che il Tribunale ha assunto come base del provvedimento di revoca, atteso che il Tribunale può legittimamente trarre da tale relazione elementi di conoscenza dei comportamenti tenuti dal condannato durante l'espiazione; inoltre, la valutazione in termini di non gravità dei singoli episodi effettuata dal funzionario dell'U.E.P.E. è superata dal Tribunale in modo non illogico con l'attribuzione di rilievo prevalente al numero degli stessi ed al giudizio sul comportamento complessivo del condannato; da ultimo, la circostanza che la sospensione della semilibertà possa esser già stata sufficiente per aver fatto maturare un atteggiamento più consapevole da parte del condannato è argomento, introdotto nel motivo nuovo, puramente ipotetico, non idoneo, in quanto tale, a viziare il percorso logico della motivazione dell'ordinanza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec