Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded argument violating autosufficiency principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine. The applicant argued that a 'reward permit' should be granted despite non-obstructive crimes, but failed to raise this specific point before the lower surveillance tribunal. The court rejected this because the argument was not presented during the initial proceedings, violating the principle of autosufficiency of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal must be self-contained; arguments not raised before the lower court are inadmissible if manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MASSOUD TAREK nato il 19/06/1988 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Tarek Ben Massoud ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che nell'unico motivo il ricorso deduca un argomento manifestamente infondato, in quanto la tesi che il ricorrente stia scontando reati non ostativi ai fini della concessione del permesso premio invocato - che non risulta essere stata prospettata né al magistrato di sorveglianza, né al Tribunale di sorveglianza - è proposta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;
Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), atteso che a sostegno il ricorso allega soltanto il provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze del 9 ottobre 2020 che ha messo in esecuzione sei sentenze di condanna per reati non ostativi pronunciate dal Tribunale di Firenze nei confronti del ricorrente, e da cui - anche attesi i periodi intermedi di detenzione sofferti dal ricorrente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491) - non è possibile comprendere se la condanna del Tribunale di Palermo del 20 dicembre 2018 per il reato ostativo, che risulta esser stato commesso il 20 ottobre 2016, dovesse essere ricompresa nel medesimo cumulo parziale di quelle aventi ad oggetti i reati non ostativi, atteso che "lo scioglimento del cumulo è possibile solo allorquando riguardi reati ostativi e non ostativi, in quanto, in assenza di detta condizione, tale operazione sarebbe priva di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata" (Sez. 1, Sentenza n. 12554 del 21/02/2020, Torrisi, Rv. 278903);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il