Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24157/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lack of motivation is not a valid ground under Art. 448 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24157/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the cassation appeal filed by Luigi Tonti inadmissible de plano. Tonti challenged a plea-bargain sentence solely on the ground of insufficient motivation, whereas the law restricts appeals to specific grounds like legal qualification errors. The court ruled that the lack of motivation does not fall within the statutory exceptions allowing a direct appeal to the Supreme Court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation against a plea-bargain sentence is admissible only for specific grounds such as legal qualification errors or lack of correlation between the request and the sentence; a mere lack of motivation is not a valid ground for appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence lack of motivation ground Art 448 c.p.p. exceptions de plano review motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivi validi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONTI LUIGI nato a FOGGIA il 22/11/1996 avverso la sentenza del 08/01/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA..c.,1ato avviso alle partÙ udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Luigi Tonti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta la mancanza di motivazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile