Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under Art. 448 CPP regarding sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal filed by Claudio D'Amico inadmissible de plano. The appellant challenged a plea-bargain sentence solely on the ground of insufficient motivation, whereas the law permits appeals only for specific errors like legal qualification or penalty illegality. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: The appeal against a plea-bargain sentence is admissible only for specific statutory grounds; a challenge based merely on the lack of motivation is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO CLAUDIO nato a MANFREDONIA il 09/07/2000 avverso la sentenza del 08/01/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Claudio D'Amico ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta la mancanza di motivazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile