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Ordinanza — n. 24153/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24153/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24153/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRECO ALESSANDRO nato a GROTTAGLIE il 09/04/1986 PETIO VITTORIO nato a TARANTO il 06/03/1978 avverso la sentenza del 15/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO\ig :iato avviso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alessandro Greco e Vittorio Petio ricorrono per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame entrambi i ricorsi contestano la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24153/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame entrambi i ricorsi contestano la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;

Parole chiave

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motivi di cassazione diritti sindacali protezione dalla disdetta licenziamento per motivi economici difetto di legittimazione dell'associazione diritto alla disconnessione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRECO ALESSANDRO nato a GROTTAGLIE il 09/04/1986 PETIO VITTORIO nato a TARANTO il 06/03/1978 avverso la sentenza del 15/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO\ig :iato avviso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alessandro Greco e Vittorio Petio ricorrono per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame entrambi i ricorsi contestano la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 april