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Ordinanza — n. 24047/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to specific lack of connection to habitual evasion offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24047/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the cited lack of punishability argument failed to address the specific habitual evasion convictions. The appellant argued for non-punishability under Article 131 bis of the Penal Code, but the lower court noted this claim was generic and ignored the immediate correlation to prior evasion sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cp; An appeal citing non-punishability is inadmissible if it fails to specifically confront the habitual nature of prior convictions that constitute the obstacle to the defense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of punishability defense habitual evasion offenses specificity requirement in appeals Article 131 bis Penal Code punibilità esenzione dalla pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cp
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FODERA' VITO nato a PALERMO il 01/05/1978 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Fodera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure poste alla valutazione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello resa con la decisione gravata sono aspecifiche e comunque manifestamente infondate alla luce del tenore del gravame di merito che rivendicava l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp senza confrontarsi con l'abitualità ostativa immediatamente correlata alle due condanne per evasione precedentemente comminate al ricorrente, puntualmente evidenziate dalla Corte del merito nel rimarcare la genericità del rilievo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 apriie 2024.