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Ordinanza — n. 24046/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as criminal prescription is invalid due to recidiva under Art. 99 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24046/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the alleged prescription of the crime was manifestly unfounded. The appellant argued the offense committed in 2013 had expired by the 2023 appellate judgment, but the court found recidiva under Article 99, Paragraph 3 of the Penal Code extended the limitation period. Consequently, the court ruled that the maximum term of eleven years and three months had not yet elapsed at the time of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 99 comma 3 c.p.; Artt. 157 e 161 c.p.: In cases of recidiva under Art. 99, the limitation period for prescription is extended, preventing the crime from being considered expired if the maximum term has not yet passed at the time of the appellate judgment.

Parole chiave

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criminal prescription recidiva ex art 99 limitation period extension appellate judgment timing inadmissible appeal recidiva nell'infrazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 99 comma 3 c.p.
Artt. 157 e 161 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI RAFFAELE nato a NAPOLI il 13/09/1974 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Puglisi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, afferente alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della decisione di appello, è manifestamente infondata atteso che, in ragione della contestata e ritenuta recidiva ex art 99 comma 3 cp e in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cp, il fatto a giudizio, consumato il 16 febbraio 2013, non poteva ritenersi prescritto alla data della sentenza impugnata (15 maggio 2023), non essendo all'evidenza decorso il termine massimo ( nel caso di anni undici e mesi tre) previsto a tal fine rilevato che all'inamrnissibilità -dei ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.