Ordinanza — n. 24045/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLIFUOCO LUIGI nato a NAPOLI il 20/03/1966 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Gallifuoco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e letta la memoria difensiva con la quale sono state ribadite l'ammissibilità e la fondatezza dei profili di censura prospettati dal ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere la non tenuità del fatto avuto riguardo, in particolare, alle complessive indicazioni rese in ordine al disvalore oggettivo della condotta a giudizio e alla intensità del dolo, aspetti correttamente ritenuti, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, non compatibili con la causa di non punibilità rivendicata dalla difesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24045/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLIFUOCO LUIGI nato a NAPOLI il 20/03/1966 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Gallifuoco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e letta la memoria difensiva con la quale sono state ribadite l'ammissibilità e la fondatezza dei profili di censura prospettati dal ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere la non tenuità del fatto avuto riguardo, in particolare, alle complessive indicazioni rese in ordine al disvalore oggettivo della condotta a giudizio e alla intensità del dolo, aspetti correttamente ritenuti, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, non compatibili con la causa di non punibilità rivendicata dalla difesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.