Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The lower court correctly found that the defendant's conduct violated Article 341 bis of the Penal Code, specifically regarding the functional link between the insult and official duties and the presence of multiple victims. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 341 bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and specific reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COGOI DAVID nato a PATTI il 02/11/1979 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Cogoi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche con specifico riguardo ai contestati tratti costitutivi del reato ex art 341 bis ascritto all'imputato, puntualmente riscontrati sia sotto il versante della correlazione funzionale tra la condotta oltraggiosa e 'attività d'ufficio delle persone offese, sia in relazione al requisito della pluralità di persone presenti all'atto della detta condotta rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.