Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24034/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because merits arguments were merely reproducible of already reviewed and rejected points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24034/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Raffaele Raiola inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found that the arguments presented were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the lower appellate court with legally sound reasoning. Consequently, the judgment on the merits regarding photographic identification and recidivism could not be re-evaluated at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely reproducible of points already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal merits review reproducible arguments Cassation procedure judicial economy censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
5, primo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIOLA RAFFAELE nato a NAPOLI il 13/01/1984 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Raiola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede con riguardo al rilievo probatorio da ascrivere nella specie al riconoscimento fotografico' dell'imputato ( pag. 4, dal secondo capoverso) nonché al giudizio speso in relazione alla contestata e ritenuta recidiva (pag. 5, primo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.