Cassation appeal dismissed as inadmissible because merits arguments were merely reproducible of already reviewed and rejected points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Raffaele Raiola inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found that the arguments presented were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the lower appellate court with legally sound reasoning. Consequently, the judgment on the merits regarding photographic identification and recidivism could not be re-evaluated at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely reproducible of points already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIOLA RAFFAELE nato a NAPOLI il 13/01/1984 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Raiola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede con riguardo al rilievo probatorio da ascrivere nella specie al riconoscimento fotografico' dell'imputato ( pag. 4, dal secondo capoverso) nonché al giudizio speso in relazione alla contestata e ritenuta recidiva (pag. 5, primo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.