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Ordinanza — n. 24024/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic terms despite sentencing focus in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24024/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed in terms of marked genericity. Although the second instance court focused solely on the sanctioning treatment, the appellant's arguments failed to meet the specific requirements for a valid challenge. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is filed in terms of marked genericity, even if the second instance judgment addressed only the sanctioning aspect rather than liability.

Parole chiave

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inadmissible appeal marked genericity second instance focus liability judgment procedural costs motivi di cassazione legittimazione a ricorrere difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRZAK HAMDANI (CUI 04WWQ58) nato il 23/11/1989 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di ABRAZK RAMDANI avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di marcata genericità si contrasta il • giudizio di responsabilità malgrado in appello il tema devoluto afferisse unicamente al trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro temila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.