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Ordinanza — n. 24023/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed as recidivism recognition is immediately refuted by the appealed judgment's sufficient and non-illogical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24023/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the Court of Appeal's recognition of recidivism, arguing against the legal classification. The court rejected this because the lower court's decision was immediately refuted by its own sufficient and non-illogical reasoning regarding the defense's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A recourse challenging the recognition of recidivism is inadmissible if the appealed judgment's reasoning immediately refutes the censure and constitutes a non-censurable judgment of merits.

Parole chiave

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recidivism recognition inadmissible recourse sufficient reasoning non-illogical motivation procedural costs Cassazione ordinanza immediate refutation recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITARRESI VINCENZA nato a PALERMO il 22/10/1949 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenza Pitarresi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate afferenti al riconoscimento delle recidiva sono immediatamente smentite dal tenore della sentenza impugnata che appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede:" rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.