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Ordinanza — n. 24022/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24022/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24022/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILERNIA GERARD() nato a CERIGNOLA il 16/05/1979 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gerardo Di Lernia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate afferenti al riconoscimento delle recidiva e alla misura dell'aumento apportato per la continuazione sono immediatamente smentite dal tenore della sentenza impugnata che appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere i relativi giudizi di merito non censurabili in questa sede ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24022/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena motivi di cassazione inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILERNIA GERARD() nato a CERIGNOLA il 16/05/1979 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gerardo Di Lernia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate afferenti al riconoscimento delle recidiva e alla misura dell'aumento apportato per la continuazione sono immediatamente smentite dal tenore della sentenza impugnata che appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere i relativi giudizi di merito non censurabili in questa sede ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.