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Ordinanza — n. 24019/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24019/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24019/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANESE FRANCESCO nato a BIELLA il 05/10/1985 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Chianese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto contrasta: — per un verso il giudizio di responsabilità replicando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere configurabile la contestata resistenza ex art 337 (in luogo dell'ipotesi di reato ex art 336 in modo inconferente evocata dalla difesa alla luce del fatto descritto in sentenza), rintracciandone con puntualità i tratti costitutivi;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24019/2024 — snpen · Corte di Cassazione: — per altro verso la valutazione spesa scrutinando il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, attraverso la quale, a differenza di quanto emarginato dalla difesa, la Corte del merito, senza incorrere in alcuna violazione dell'art. 597 cpp, ha puntualmente colmato i vuoti argomentativi lamentati con l'appello dando coerente giustificazione alla dosimetria sanzionatoria privilegiata dal primo giudice e validata in appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivazione nel merito difesa penale sostituzione dei motivi motivazione del mutamento giurisprudenza motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
597 cpp, ha puntualmente colmato i vuoti argomentativi lamentati con l'appello dando coerente giustificazione alla dosimetria sanzionatoria privilegiata dal primo giudice e validata in appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANESE FRANCESCO nato a BIELLA il 05/10/1985 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Chianese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto contrasta: — per un verso il giudizio di responsabilità replicando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere configurabile la contestata resistenza ex art 337 (in luogo dell'ipotesi di reato ex art 336 in modo inconferente evocata dalla difesa alla luce del fatto descritto in sentenza), rintracciandone con puntualità i tratti costitutivi;

— per altro verso la valutazione spesa scrutinando il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, attraverso la quale, a differenza di quanto emarginato dalla difesa, la Corte del merito, senza incorrere in alcuna violazione dell'art. 597 cpp, ha puntualmente colmato i vuoti argomentativi lamentati con l'appello dando coerente giustificazione alla dosimetria sanzionatoria privilegiata dal primo giudice e validata in appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.