Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24018/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic contradiction of the court's finding on eventual intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24018/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by KTAIBI Kamal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal generically contradicted the lower court's finding of eventual intent, noting that the appellant clearly understood the risk of the event occurring yet proceeded anyway. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it generically contradicts the judgment's finding of eventual intent when the appellant's conduct clearly demonstrates awareness of the concrete possibility of the event occurring.

Parole chiave

Generato dall'IA
eventual intent criminal appeal inadmissible appeal contradiction of judgment Code of Criminal Procedure procedural inadmissibility awareness of risk reato di pericolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KTAIBI KAMAL nato il 17/09/1982 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di KTAIBI Kamal avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché genericamente contrasta il giudizio sul dolo eventuale riscontrato dalla decisione gravata a sostegno delle lesioni imputate al ricorrente quando di contro la motivazione spesa mette puntualmente in evidenza come nel caso il ricorrente ebbe a rappresentarsi chiaramente la concreta possibilità di verificazione dell'evento e ciò malgrado, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causarne la produzione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.