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Ordinanza — n. 24013/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24013/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24013/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO ORAZIO nato a CATANIA il 23/01/1982 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA, letto il ricorso proposto nell'interesse di Orazio Di Mauro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché denunzia asseriti difetti di motivazione privi dei correlati congrui riferimenti ai motivi di appello pretermessi dalla Corte del merito nel rendere la decisione gravata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24013/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO ORAZIO nato a CATANIA il 23/01/1982 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA, letto il ricorso proposto nell'interesse di Orazio Di Mauro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché denunzia asseriti difetti di motivazione privi dei correlati congrui riferimenti ai motivi di appello pretermessi dalla Corte del merito nel rendere la decisione gravata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.