Ordinanza — n. 24012/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURA FABIO nato a CHIVASSO il 15/01/1975 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Mura avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità avendo' la difesa contrastato la decisione gravata per il mancato proscioglimento dell'imputato in applicazione dell'art. 129 cpp, a fronte di un appello con il quale si contestava unicamente il trattamento sanzionatorio e in ogni caso senza indicare gli elementi pretermessi alla Corte del merito utili alla decisione rivendicata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24012/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURA FABIO nato a CHIVASSO il 15/01/1975 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Mura avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità avendo' la difesa contrastato la decisione gravata per il mancato proscioglimento dell'imputato in applicazione dell'art. 129 cpp, a fronte di un appello con il quale si contestava unicamente il trattamento sanzionatorio e in ogni caso senza indicare gli elementi pretermessi alla Corte del merito utili alla decisione rivendicata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.