Ordinanza — n. 24006/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONI LUCA nato a GALLIATE il 12/01/1967 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; (2 letto il ricorso proposto nell'interesse di Luoni Luca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla corretta applicazione dell'ad 512 cpp, alla ritenuta sussistenza del dolo proprio della calunnia contestata, alla natura della recidiva contestata ( specifica oltre che infra-quinquennale), alla infondatezza della eccepita prescrizione ( impedita per l'appunto dalla detta recidiva, non rilevando al fine il giudizio di ritenuta subvalenza rispetto alle generiche) rilevato che all'inammissibilità .del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24006/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONI LUCA nato a GALLIATE il 12/01/1967 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; (2 letto il ricorso proposto nell'interesse di Luoni Luca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla corretta applicazione dell'ad 512 cpp, alla ritenuta sussistenza del dolo proprio della calunnia contestata, alla natura della recidiva contestata ( specifica oltre che infra-quinquennale), alla infondatezza della eccepita prescrizione ( impedita per l'appunto dalla detta recidiva, non rilevando al fine il giudizio di ritenuta subvalenza rispetto alle generiche) rilevato che all'inammissibilità .del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.