Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging acquittal under Art. 599-bis c.p.p. outside permitted grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the respondent to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance acquittal based on Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, arguing the court failed to grant a specific release. The Court ruled that appeals under this article are strictly limited to defects in the will to enter the settlement, prosecutor consent, or divergent content, excluding challenges to the acquittal itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only for defects regarding the will to enter the settlement, prosecutor consent, or divergent content, excluding grievances concerning the acquittal of the accused.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MOUAOUINE HICHAM CUI 01DFWBL nato il 17/03/1979 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOtherte-a~ise-alle—parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di El MOUAOUINE Hicham avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerente al mancata proscioglimento del ricorrente ai sensi dell'ad 129 cpp;
Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile