Ordinanza — n. 24003/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NANNO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 01/10/1976 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; f letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Nanno Giovanni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa, con la quale è stata ribadita la ammissibilità e la fondatezza delle censure; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto dirette replicare di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al giudizio di responsabilità per le evasioni contestate, alla misura del trattamento sanzionatorio e alla denegata applicazione delle generiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24003/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NANNO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 01/10/1976 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; f letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Nanno Giovanni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa, con la quale è stata ribadita la ammissibilità e la fondatezza delle censure; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto dirette replicare di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al giudizio di responsabilità per le evasioni contestate, alla misura del trattamento sanzionatorio e alla denegata applicazione delle generiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.