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Ordinanza — n. 24002/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming prescription of crimes due to prior cassation ruling on suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24002/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Baba Colley inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the crimes were extinguished by prescription following a 2017 Supreme Court decision annulling only the suspended sentence portion. The court rejected this, ruling that the 2017 judgment definitively established the appellant's criminal responsibility for all attributed offenses, making the prescription claim unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.p.; Art. 159 c.p.: When a Supreme Court decision annuls only the suspended sentence portion of a judgment, the criminal responsibility for the underlying offenses remains irrevocably established, precluding a subsequent claim of prescription for those specific crimes.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal prescription suspended sentence annulment Supreme Court precedent inadmissible appeal criminal responsibility revoca della sospensione condizionale prescrizione della pena pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 160 c.p.p.
Art. 159 c.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di Cassazione n. 27390/2017
Corte Costituzionale n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLEY BABA nato il 06/05/1994 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Baba Colley avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo — con cui il ricorrente ha censurato la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione maturata nella fase del rinvio dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 27390/2017, che ha annullato limitatamente alla sospensione condizionale della pena — è manifestamente infondato, atteso che con la menzionata sentenza di legittimità è divenuta irrevocabile l'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, come del resto anche espressamente ivi enunciato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso