Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of decisive new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for theft, claiming the lower court improperly evaluated evidence and should have renewed the investigation. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge, noting that the proposed new evidence lacked decisiveness to overturn the first-instance findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on repetitive grounds or lacking decisive new evidence are inadmissible as they fall outside the scope of the admissibility review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIINO GIACOMO nato a CARINI il 21/05/1990 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e mirano ad un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; considerato che, quanto al motivo relativo alla rinnovazione istruttoria, il Collegio del merito, richiamata la natura eccezionale dell'istituto, ha sottolineato che i mezzi di prova da acquisire non rivestivano il carattere della decisività, posto che la loro valutazione non avrebbe consentito di ribaltare le concordi risultanze del processo di primo grado; ritenuto che, quanto alle censure in ordine all'affermazione della responsabilità, la Corte di appello ha adeguatamente motivato con argomentazioni immuni da vizi rilevabili in questa sede (cfr. f. 3 della sentenza impugnata); considerato che sono pervenute conclusioni scritte del difensore del ricorrente, con cui è stato chiesto l'accoglimento del ricorso: richiesta che non può avere esito positivo in ragione delle argomentazioni che precedono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec