Cassation appeal dismissed as inadmissible for being a mere reproduction of previously rejected grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grievance regarding generic mitigating circumstances was already fully examined and rejected by the lower court. The appellant argued for leniency, but the appellate court had already addressed this specific point with correct legal reasoning in its judgment. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364-bis c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely a reproduction of grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AQUILA GIOVANNI nato a FRANCAVILLA FONTANA il 26/10/1975 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Dell'Aquila avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profilo di doglianza già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pagina 1 della sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il