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Ordinanza — n. 23998/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as repetitive and inadmissible under Article 616 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23998/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fabrizio Puddu inadmissible. The court found the grievances regarding criminal liability for the offense in Article 385 of the Penal Code were merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal sought an impermissible re-evaluation of evidence without new grounds.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals consisting solely of reiterated grievances from lower courts without new arguments or evidence are inadmissible as they seek an impermissible re-evaluation of probative elements.

Parole chiave

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repetitive grievances inadmissible appeal Article 616 procedure Article 385 Penal Code impermissible re-evaluation Criminal Procedure Code procedural dismissal allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUDDU FABRIZIO nato a CAGLIARI il 21/10/1989 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Puddu avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure sull'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono reiterative di doglianze già disattese dalla Corte di appello con argomentazioni immuni da vizi rilevabili in questa sede (vedi pagina quattro della sentenza impugnata) e sono tese a sollecitare una non consentita rivalutazione egli elementi probatori; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12