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Ordinanza — n. 23997/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking prohibited re-evaluation of evidence and reiterating rejected grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23997/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for providing false information to favor a third party. The court ruled that the grievances sought an impermissible re-evaluation of evidence and merely repeated arguments already dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 372 cod. pen.: Appeals are inadmissible if they seek a prohibited re-evaluation of evidence or merely repeat grievances already rejected with correct legal arguments by the judge of the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prohibited evidence re-evaluation false information liability reiterative grievances procedural costs and fine falsa dichiarazione della parte sviamento della giustizia nuove allegazioni di fatto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 372 cod. pen.
art. 372 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAUDICINA ORSOLA nato a ERICE il 20/07/1979 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Orsola Laudicina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure sull'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., ascritto all'imputata, sono tese a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi probatori e sono reiterative di doglianze già disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, che ha rilevato che la ricorrente aveva riferito circostanze non vere in contrasto con quanto realmente conosceva, al fine di favorire Nicola Papa (cfr. pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il