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Ordinanza — n. 23996/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court's rejected arguments and lack novelty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23996/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were merely reproductions of complaints already adequately examined and rejected by the appellate court. The appellant failed to request a substitution of the custodial sentence during the appeal proceedings, rendering any complaint about it generic and lacking specific legal basis. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of complaints already examined and rejected by the court of first instance, or if the appellant fails to raise a specific request (such as substitution of sentence) that they later attempt to complain about.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds substitution of sentence procedural costs Cassa delle ammende art. 366 c.p.p. art. 367 c.p.p. sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 12/08/1994 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Drago avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i reati ascrittigli e per il diniego delle attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito alle pagine nove e seguenti della sentenza impugnata; rilevato che il ricorrente non ha chiesto nel corso del giudizio di appello la sostituzione della pena detentiva, così che non può dolersene in questa sede e, ad ogni modo, il motivo del ricorso è generico quanto ai presupposti applicativi delle sanzioni sostitutive; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis