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Ordinanza — n. 23993/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23993/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23993/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASOTTI MASSIMILIANO nato a CONCORDIA SULLA SECCHIA il 14/07/1971 avverso l'ordinanza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Masotti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'ordinanza con cui la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato, avendo la menzionata Corte correttamente osservato che l'appellante non aveva specificamente contrastato gli articolati argomenti del provvedimento impugnato; rilevato che il Collegio territoriale ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23993/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio censure procedurali cognizione del ricorso per cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASOTTI MASSIMILIANO nato a CONCORDIA SULLA SECCHIA il 14/07/1971 avverso l'ordinanza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Masotti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'ordinanza con cui la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato, avendo la menzionata Corte correttamente osservato che l'appellante non aveva specificamente contrastato gli articolati argomenti del provvedimento impugnato; rilevato che il Collegio territoriale ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci