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Ordinanza — n. 23991/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise non-punishability grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23991/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alessandro Cannizzo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Although the appellant argued that the Court of Appeal failed to evaluate a cause of non-punishability under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, this ground was precluded. The court ruled that the appellant had exclusively raised arguments regarding the punitive treatment in the act of appeal, thereby forfeiting the right to contest non-punishability at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; The right to raise a cause of non-punishability is precluded if the party has exclusively argued regarding the punitive treatment in the act of appeal.

Parole chiave

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cause of non-punishability preclusion of grounds act of appeal Article 129 criminal procedure inadmissibility of appeal esame di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZO ALESSANDRO nato a MESSINA il 31/08/1974 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Cannizzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che il ricorrente ha censurato - peraltro del tutto genericamente - l'omessa valutazione da parte della Corte di appello della sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ma ciò gli è precluso, atteso che con l'atto di appello aveva dedotto solo motivi relativi al trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il