Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of appeal on criminal liability and generic complaints on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding criminal liability, recidivism, and sentencing mitigation. The court ruled that complaints on criminal liability and recidivism were inadmissible without a specific appeal on those points, while arguments on sentencing were deemed generic and infondate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals on criminal liability and recidivism are inadmissible without a specific appeal on those points, and generic complaints on sentencing mitigation are rejected as infondate when qualified recidivism bars the assessment of general mitigating circumstances.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA RINALDO nato a ROMA il 25/06/1982 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rinaldo Bevilacqua avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure sull'affermazione della responsabilità penale per i reati ascritti all'imputato e sulla recidiva non sono consentite, in difetto di appello sul punto, mentre le doglianze sulla prevalenza delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate, atteso che la recidiva qualificata è ostativa ex lege al richiesto giudizio di prevalenza, e quelle sulla quantificazione della pena sono generiche; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1