Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23985/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23985/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23985/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGO GIANLUCA nato a COMISO il 23/12/1996 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Zago avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la quantificazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni, immuni da vizi rilevabili in questa sede, con cui la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, stante il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, e ha ritenuto congrua la quantificazione della pena, operata dal giudice di primo grado, atteso che la condotta, posta in essere dall'imputato, era stata caratterizzata da modalità particolarmente gravi e aveva palesato una notevole intensità del dolo; dal casellario giudiziale in atti, inoltre, risultavano plurimi precedenti penali in materia di stupefacenti, violazione degli obblighi di sorveglianza speciale e un precedente specifico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23985/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti attenuazione della pena infrazione privilegiata precedenti penali rilevanti pena pecuniaria sospesa esenzione dalla pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGO GIANLUCA nato a COMISO il 23/12/1996 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Zago avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la quantificazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni, immuni da vizi rilevabili in questa sede, con cui la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, stante il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, e ha ritenuto congrua la quantificazione della pena, operata dal giudice di primo grado, atteso che la condotta, posta in essere dall'imputato, era stata caratterizzata da modalità particolarmente gravi e aveva palesato una notevole intensità del dolo; dal casellario giudiziale in atti, inoltre, risultavano plurimi precedenti penali in materia di stupefacenti, violazione degli obblighi di sorveglianza speciale e un precedente specifico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec