Ordinanza — n. 23985/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGO GIANLUCA nato a COMISO il 23/12/1996 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Zago avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la quantificazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni, immuni da vizi rilevabili in questa sede, con cui la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, stante il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, e ha ritenuto congrua la quantificazione della pena, operata dal giudice di primo grado, atteso che la condotta, posta in essere dall'imputato, era stata caratterizzata da modalità particolarmente gravi e aveva palesato una notevole intensità del dolo; dal casellario giudiziale in atti, inoltre, risultavano plurimi precedenti penali in materia di stupefacenti, violazione degli obblighi di sorveglianza speciale e un precedente specifico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23985/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGO GIANLUCA nato a COMISO il 23/12/1996 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Zago avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la quantificazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni, immuni da vizi rilevabili in questa sede, con cui la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, stante il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, e ha ritenuto congrua la quantificazione della pena, operata dal giudice di primo grado, atteso che la condotta, posta in essere dall'imputato, era stata caratterizzata da modalità particolarmente gravi e aveva palesato una notevole intensità del dolo; dal casellario giudiziale in atti, inoltre, risultavano plurimi precedenti penali in materia di stupefacenti, violazione degli obblighi di sorveglianza speciale e un precedente specifico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec