Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds seek re-evaluation of evidence outside judicial review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds sought a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of judicial review. The appellant argued for violation of law regarding sentencing continuations and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely reproduced previously rejected criticisms. Consequently, the appeal was dismissed under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 4; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals seeking a re-evaluation of evidence or alternative readings of sources are inadmissible as they exceed the scope of the judicial review of legality.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAGLIA CLARA nato a ROMA il 26/08/1989 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Clara Scaglia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 385, comma 4, e dell'art. 62 bis cod. pen., per relationem, la mancanza di motivazione per gli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagine 6 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i