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Ordinanza — n. 23977/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23977/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23977/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLANTE RAFFAELE nato a SIRACUSA il 09/12/1991 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Violante avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito a pagina 3 della sentenza impugnata; rilevato che l'omessa motivazione sull'aumento a titolo di continuazione non aveva costituito motivo di appello, così che non è consentito in questa sede; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23977/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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adeguamento della pena riesame dell'entità pena remissione della pena revisione della sentenza penale alleggerimento della pena attenuazione libera della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLANTE RAFFAELE nato a SIRACUSA il 09/12/1991 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Violante avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito a pagina 3 della sentenza impugnata; rilevato che l'omessa motivazione sull'aumento a titolo di continuazione non aveva costituito motivo di appello, così che non è consentito in questa sede; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso