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Ordinanza — n. 23974/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23974/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23974/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIABUE MIRKO nato a CREMONA il 15/02/1982 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Tagliabue avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge in ordine sia all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. sia al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B), sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui si è rimarcato che le frasi, proferite in luogo aperto al pubblico dall'imputato, erano indirizzate agli agenti della volante della Questura di Bergamo e il contenuto delle parole era obiettivamente offensivo.

Regesto Legislator

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art. 341 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23974/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il riconoscimento della continuazione è stato negato, atteso che le condotte ascritte erano state poste in essere dall'imputato a distanza di circa 9 mesi e stante il contesto del tutto imprevedibile, contingente ed occasionale in cui le azioni criminose erano state commesse); considerato che sono pervenute conclusioni scritte del difensore del ricorrente, con cui è stato chiesto l'accoglimento del ricorso: richiesta che non può avere esito positivo in ragione delle argomentazioni che precedono; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità infrazione alle norme della circolazione ingiuria perseguimento penale per diffamazione perturbamento della circolazione pubblica oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 341 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIABUE MIRKO nato a CREMONA il 15/02/1982 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Tagliabue avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge in ordine sia all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. sia al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B), sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui si è rimarcato che le frasi, proferite in luogo aperto al pubblico dall'imputato, erano indirizzate agli agenti della volante della Questura di Bergamo e il contenuto delle parole era obiettivamente offensivo.

Il riconoscimento della continuazione è stato negato, atteso che le condotte ascritte erano state poste in essere dall'imputato a distanza di circa 9 mesi e stante il contesto del tutto imprevedibile, contingente ed occasionale in cui le azioni criminose erano state commesse); considerato che sono pervenute conclusioni scritte del difensore del ricorrente, con cui è stato chiesto l'accoglimento del ricorso: richiesta che non può avere esito positivo in ragione delle argomentazioni che precedono; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così