Ordinanza — n. 23971/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERCHIA CARMINE nato a NAPOLI il 09/06/1981 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Cerchia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la motivazione per relationem, la mancanza di motivazione per gli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagine 6 della sentenza impugnata); considerato, in particolare, quanto alla doglianza sulla motivazione per relationem, che la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine agli elementi costitutivi dei reati contestati al ricorrente, avendo cura di disattendere le deduzioni difensive (vedasi pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23971/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERCHIA CARMINE nato a NAPOLI il 09/06/1981 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Cerchia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la motivazione per relationem, la mancanza di motivazione per gli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagine 6 della sentenza impugnata); considerato, in particolare, quanto alla doglianza sulla motivazione per relationem, che la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine agli elementi costitutivi dei reati contestati al ricorrente, avendo cura di disattendere le deduzioni difensive (vedasi pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis