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Ordinanza — n. 23970/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23970/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23970/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: .JUNGANO RENATO nato il 10/02/1991 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Renato Jungano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e dell'art. 62 bis cod. pen., oltre ad essere generici, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 23970/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen. e dell'art. 62 bis cod. pen., oltre ad essere generici, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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attenuazione della pena scrutinio per merito comparativo preclusione per tolleranza condono delle spese procedurali casi di esclusione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: .JUNGANO RENATO nato il 10/02/1991 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Renato Jungano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e dell'art. 62 bis cod. pen., oltre ad essere generici, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i