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Ordinanza — n. 23967/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23967/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23967/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRACCIANO FRANCESCO nato a NAPOLI il 23/09/1991 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; e, OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Terracciano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; premesso che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 - 01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Regesto Legislator

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art. 384 cod. pen; Ordinanza — n. 23967/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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legittima difesa aggressione fisica minaccia non comprovata vittima reati violenti difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 384 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRACCIANO FRANCESCO nato a NAPOLI il 23/09/1991 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; e, OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Terracciano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; premesso che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 - 01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"; considerato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il delitto di falsa testimonianza, oltre alla mancata applicazione dell'art. 384 cod. pen. e alla violazione degli artt. 530 e 533 cod. pen., sono del tutto generici, non confrontandosi con le argomentazioni della pronuncia d'appello e non indicando specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse; rilevato che, ad ogni modo, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato quanto all'affermazione della responsabilità del ricorrente e alla mancata applicazione dell'esimente invocata (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.