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Ordinanza — n. 23965/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23965/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23965/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDINELLI FABRIZIO nato a ROSETO DEGLI ABRUZZI il 06/12/1964 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Berardinelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 336, 339 cod. pen. e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 17 e 18 della sentenza impugnata, in cui si è rimarcato sia che le immagini dei filmati mostravano che l'imputato era coinvolto in un contesto in cui molte persone, certo più di 10, gridavano nei confronti delle Forze dell'ordine e tiravano oggetti sia che la condotta dell'imputato integrava il reato di cui all'art. 336 cod. pen., laddove la finalità perseguita, da lui unitamente alle altre persone presenti sul posto e ritratte nella videoregistrazione, era quella di impedire agli operanti di svolgere il compito loro affidato di presidiare il cantiere con una contrapposizione aggressiva; si veda, inoltre, pagina 18 sulla gravità del fatto, ostativa al richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23965/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 336, 339 cod. pen. e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 17 e 18 della sentenza impugnata, in cui si è rimarcato sia che le immagini dei filmati mostravano che l'imputato era coinvolto in un contesto in cui molte persone, certo più di 10, gridavano nei confronti delle Forze dell'ordine e tiravano oggetti sia che la condotta dell'imputato integrava il reato di cui all'art. 336 cod. pen., laddove la finalità perseguita, da lui unitamente alle altre persone presenti sul posto e ritratte nella videoregistrazione, era quella di impedire agli operanti di svolgere il compito loro affidato di presidiare il cantiere con una contrapposizione aggressiva; si veda, inoltre, pagina 18 sulla gravità del fatto, ostativa al richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reati violenti pubblica istigazione a delinquere violenza o minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico recidiva nell'infrazione atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDINELLI FABRIZIO nato a ROSETO DEGLI ABRUZZI il 06/12/1964 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Berardinelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 336, 339 cod. pen. e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 17 e 18 della sentenza impugnata, in cui si è rimarcato sia che le immagini dei filmati mostravano che l'imputato era coinvolto in un contesto in cui molte persone, certo più di 10, gridavano nei confronti delle Forze dell'ordine e tiravano oggetti sia che la condotta dell'imputato integrava il reato di cui all'art. 336 cod. pen., laddove la finalità perseguita, da lui unitamente alle altre persone presenti sul posto e ritratte nella videoregistrazione, era quella di impedire agli operanti di svolgere il compito loro affidato di presidiare il cantiere con una contrapposizione aggressiva; si veda, inoltre, pagina 18 sulla gravità del fatto, ostativa al richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d