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Ordinanza — n. 23964/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23964/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23964/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROSA TOMMASO nato a ASTI il 16/10/1974 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; ( OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto nell'interesse di Tommaso Derosa avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile, perché i motivi proposti sono meramente reiterativi e, comunque, manifestamente infondati; rilevato che con il primo motivo la difesa ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ma la prospettazione difensiva non merita accoglimento in quanto il giudice di merito ha correttamente valorizzato, al fine di escludere il beneficio, i numerosi e gravi precedenti del ricorrente nonché la gravità del reato commesso (cfr. f. 4 della sentenza): elementi, questi, ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto; considerato — quanto al secondo motivo, con cui si è chiesta l'applicazione della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23964/2024 — snpen · Corte di Cassazione: — che la sentenza impugnata mostra di aver fatto buon governo della consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da precisi elementi indizianti, tra i quali la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi (v., ex multis, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01). Nel caso di specie, seppure la natura dei reati sia la medesima, il disegno criminoso non può essere considerato tale in ragione sia dell'estemporaneità delle condotte di evasione sia dell'apprezzabile lasso temporale, che le distanzia (la prima evasione è stata commessa il 14/12/2017 e la seconda il 23/03/2018); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce ex art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri esenzione dalla pena elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen., è inammissibile, perché i motivi proposti sono meramente reiterativi e, comunque, manifestamente infondati; rilevato che con il primo motivo la difesa ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROSA TOMMASO nato a ASTI il 16/10/1974 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; ( OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto nell'interesse di Tommaso Derosa avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile, perché i motivi proposti sono meramente reiterativi e, comunque, manifestamente infondati; rilevato che con il primo motivo la difesa ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ma la prospettazione difensiva non merita accoglimento in quanto il giudice di merito ha correttamente valorizzato, al fine di escludere il beneficio, i numerosi e gravi precedenti del ricorrente nonché la gravità del reato commesso (cfr. f. 4 della sentenza): elementi, questi, ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto; considerato — quanto al secondo motivo, con cui si è chiesta l'applicazione della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.

— che la sentenza impugnata mostra di aver fatto buon governo della consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da precisi elementi indizianti, tra i quali la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi (v., ex multis, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01). Nel caso di specie, seppure la natura dei reati sia la medesima, il disegno criminoso non può essere considerato tale in ragione sia dell'estemporaneità delle condotte di evasione sia dell'apprezzabile lasso temporale, che le distanzia (la prima evasione è stata commessa il 14/12/2017 e la seconda il 23/03/2018); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così