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Ordinanza — n. 23963/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; ground not sufficiently contrasted with lower court's detailed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23963/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground of appeal lacked specificity and failed to adequately contrast with the lower court's detailed reasoning. The Court of Appeal had already thoroughly examined the complaint regarding the non-application of Article 131 bis of the Penal Code, highlighting the intensity of the intent and the defendant's prior criminal record. Consequently, the Court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine, citing the Constitutional Court's ruling on the necessity of specific grounds for inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground of appeal is not sufficiently specific and does not adequately contrast with the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specificity ground contrast reasoning procedural costs Cassation appeal aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIANDACA EROS nato a CALTANISSETTA il 28/12/1995 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Eros Fiandaca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la nota pervenuta il 27 febbraio 2024, con cui il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è privo di specificità, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, con cui la medesima doglianza è stata adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello a pagina 2 della sentenza, ove è stata evidenziata l'intensità del dolo, avendo l'imputato commesso l'evasione nello stesso giorno dell'emissione dell'ordinanza cautelare, peraltro intrattenendosi con soggetti diversi dai conviventi in violazione delle prescrizioni.

Si è rimarcato, inoltre, che il certificato penale dell'imputato annovera tre precedenti per reati della stessa indole (resistenza a pubblico ufficiale) rispetto a quello oggetto del presente giudizio, descrivendo così una personalità incline non occasionalmente alla violazione della legge; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così