Ordinanza — n. 23862/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ABDEL GANE nato il 01/04/2000 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso di Abdel Gane Mohamed avverso la sentenza indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23862/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ABDEL GANE nato il 01/04/2000 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso di Abdel Gane Mohamed avverso la sentenza indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo.
Non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636) perché l'autenticazione della firma attiene unicamente al perfezionamento del presupposto formale della identificazione personale della persona che propone l'impugnazione ma non incide sulla natura, di carattere strettamente personale, dell'impugnazione proposta; che, comunque, il ricorso è generico e confuso, riservando, dopo la indicazione dei motivi contestuali, il deposito degli stessi al difensore che ha sottoscritto l'atto solo per autentica, come detto irrilevante;
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giu