Ordinanza — n. 23859/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNESANO GIACOMO nato a ARONA il 04/12/1986 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Arnesano Giacomo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato allo stesso ascritto, dolendosi altresì del trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23859/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 7, cod. strada Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato allo stesso ascritto, dolendosi altresì del trattamento sanzionatorio.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNESANO GIACOMO nato a ARONA il 04/12/1986 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Arnesano Giacomo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato allo stesso ascritto, dolendosi altresì del trattamento sanzionatorio.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio, che la pena irrogata è stata commisurata in misura prossima al minimo edittale e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consi