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Ordinanza — n. 23858/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23858/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23858/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIERI DOMENICO nato a MATERA il 01/07/1963 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che aveva riconosciuto Mangieri Domenico colpevole del reato di lesioni stradali e lo aveva condannato alla pena di giustizia. A fronte della doglianza concernente la sopravvenuta causa di improcedibilità del reato per mancanza di querela, a seguito della entrata in vigore della riforma Cartabia, a partire dalla data del 30 dicembre 2023, rilevava che ricorreva specifica ipotesi aggravata del reato di cui all'art.590 bis cod.pen. (guida contromano) che escludeva nella specie il mutamento del regime di procedibilità per espressa previsione della novella normativa. 2.L'innputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine ala mancata declaratoria della causa di improcedibilità, atteso che l'ipotesi contemplata nella norma incriminatrice e di cui la corte di appello assume la intervenuta contestazione in fatto non costituiva una specifica ipotesi aggravata del reato in oggetto, ma mera ulteriore tipizzazione dello stesso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23858/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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argomentazione nel merito mancata prova di parzialità motivi di cassazione censura dell'accertamento dei fatti denuncia mendace allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIERI DOMENICO nato a MATERA il 01/07/1963 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che aveva riconosciuto Mangieri Domenico colpevole del reato di lesioni stradali e lo aveva condannato alla pena di giustizia. A fronte della doglianza concernente la sopravvenuta causa di improcedibilità del reato per mancanza di querela, a seguito della entrata in vigore della riforma Cartabia, a partire dalla data del 30 dicembre 2023, rilevava che ricorreva specifica ipotesi aggravata del reato di cui all'art.590 bis cod.pen. (guida contromano) che escludeva nella specie il mutamento del regime di procedibilità per espressa previsione della novella normativa. 2.L'innputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine ala mancata declaratoria della causa di improcedibilità, atteso che l'ipotesi contemplata nella norma incriminatrice e di cui la corte di appello assume la intervenuta contestazione in fatto non costituiva una specifica ipotesi aggravata del reato in oggetto, ma mera ulteriore tipizzazione dello stesso.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, essendo presente la querela della persona offesa agli atti del procedimento, viene meno la questione, sollevata con i motivi di ricorso, concernente la procedibilità di ufficio del reato, in presenza della circostanza aggravante della guida contromano, implicitamente contestata in imputazione.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensoriN OEPO$ITP:-/EIA Il Presi ritr