Ordinanza — n. 23855/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBI GIOVANNI nato a LUGAGNANO VAL D'ARDA il 27/01/1949 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Colombi Giovanni, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 23855/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2 lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBI GIOVANNI nato a LUGAGNANO VAL D'ARDA il 27/01/1949 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Colombi Giovanni, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.
c) e 2-bis cod. strada. Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, è manifestamente infondato. Rilevato che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, del tutto aderente al dettato normativo, che prevede l'obbligatorietà della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida nella ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada, ed ai principi ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, Rv. 282794 — 01: "In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il P