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Ordinanza — n. 23854/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23854/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23854/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINELLI MASSIMILIANO nato a SAN SEVERO il 21/03/1981 ADDAM HAMZA' nato il 01/08/2001 GUALANO STEFANO nato a SAN SEVERO il 11/12/1985 DI CIANNO MARCO nato a SAN SEVERO il 10/01/1981 - p,A..tì,t,y1Afe LEONE MIRKO nato a SAN SEVERO il 10/12/1999 — r/Lé avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata a carico di Marinelli Massimiliano, Addam Hamza', Gualano Stefano, Leone Mirko e Di Cianno Marco;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23854/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso proposto da Marinelli Massimiliano è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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diritto a un difensore requisito della firma autografa censura costituzionale legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINELLI MASSIMILIANO nato a SAN SEVERO il 21/03/1981 ADDAM HAMZA' nato il 01/08/2001 GUALANO STEFANO nato a SAN SEVERO il 11/12/1985 DI CIANNO MARCO nato a SAN SEVERO il 10/01/1981 - p,A..tì,t,y1Afe LEONE MIRKO nato a SAN SEVERO il 10/12/1999 — r/Lé avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata a carico di Marinelli Massimiliano, Addam Hamza', Gualano Stefano, Leone Mirko e Di Cianno Marco;

Ritenuto necessario disporre la separazione delle posizioni di Leone Mirko e Di Cianno Marco, i cui motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati. Esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da Marinelli Massimiliano, Addam Hamza', Gualano Stefano, ritenuti responsabili di plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, come a ciascuno contestati nella imputazione. Rilevato che l'imputato Marinelli Massimiliano, il quale aveva proposto ricorso personale avverso la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso proposto da Marinelli Massimiliano è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. con conseguente immediato passaggio in giudicato della sentenza di condanna [cfr. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, 2016, Rv. 266821]. Rilevato che i ricorsi provenienti da Addann Hamza' e Gualano Stefano risultano inammissibili per essere stati proposti personalmente dagli imputati, senza ministero del difensore: la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; ne consegue che dalla sua entrata in vigore i ricorsi per cassazione debbano essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Ritenuto che alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, stimata equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende a carico di Addarn Hamza' e Gualano Stefano, e della somma di euro cinquecento a carico di Marinelli Massimiliano, rinunciante ai motivi di ricorso (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso di Marinelli Massimiliano e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Addam Hamzà e di Gualano Stefano e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Rilevato, con riferimento alle posizioni di Leone Mirko e di Di Cianno Marco, che i motivi di ricorso dei predetti non sono manifestamente infondati, ne dispone la trasmissione alla Quarta Sezione penale, previo stralcio e la formazione di autonomo fascicolo processuale comprensivo di tutti gli atti inerenti. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Co