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Ordinanza — n. 23853/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23853/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23853/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PISANI Gerardo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., una pena concordata di mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa per una serie di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti in continuazione con i fatti già giudicati dal Tribunale di Frosinone con sentenza emessa in data 8 settembre 2021 n.218/21, passata in giudicato.

Regesto Legislator

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art. 129 c.p; Ordinanza — n. 23853/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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mancata contestazione dei fatti mancata prova di parzialità false dichiarazioni senza giuramento indigenza processuale non provata audizione delle parti censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANI GERARDO nato a FROSINONE il 17/03/1991 avverso la sentenza del 29/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONE/dato avviso alle_partili udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. PISANI Gerardo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., una pena concordata di mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa per una serie di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti in continuazione con i fatti già giudicati dal Tribunale di Frosinone con sentenza emessa in data 8 settembre 2021 n.218/21, passata in giudicato.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità e al rispetto dell'onere motivazionale in capo al decidente con riferimento alla mancata esplorazione di cause di non punibilità.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione tennporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere esten