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Ordinanza — n. 23851/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23851/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23851/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GERDE ANISA nato il 20/12/1987 BERMUCA XHONI nato il 03/09/1995 CALI EVA nato il 04/01/2000 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da Gerde Anisa, Bermuca Xhoni, Cali Eva, ritenuti responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23851/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Parole chiave

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attenuazione della pena scemata imputabilità calcolo del contributo causale individualizzazione della commisurazione penale risarcimento alle vittime di reati circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
art. 133 cod. pen
Considerato, quanto a Gerde Anisa, che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come rideterminata in sentenza in ragione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GERDE ANISA nato il 20/12/1987 BERMUCA XHONI nato il 03/09/1995 CALI EVA nato il 04/01/2000 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da Gerde Anisa, Bermuca Xhoni, Cali Eva, ritenuti responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Rilevato che i difensori hanno articolato i seguenti motivi di ricorso. Gerde Anisa: motivazione gravemente carente in ordine al trattamento sanzionatorio; ingiustificata disparità del trattamento sanzionatorio riservato ai diversi imputati; motivazione insufficiente in ordine alla misura della riduzione della pena in conseguenza delle concesse attenuanti generiche. Bermuca Xhoni: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato pieno riconoscimento delle attenuanti generiche; Cali Eva: erronea valutazione della responsabilità penale a titolo di concorso della imputata.

Letta la memoria difensiva presentata nell'interesse eli Cali Eva, in cui si insiste per la rimessione degli atti alla Sezione ordinaria. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dai difensori. Considerato, quanto a Gerde Anisa, che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come rideterminata in sentenza in ragione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della gravità del fatto, desunta dall'elevato quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e dalle modalità della condotta;

Considerato che, ove la pena non si discosti in maniera rilevante dal minimo edittale, non è richiesta, secondo consolidato orientamento di questa Corte, una specifica e dettagliata motivazione, essendo riservata al giudice di merito la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464;

Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato, quanto a Bermuca Xhoni, che la censura inerente al quantum della riduzione della pena per le già concesse circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata: la Corte di merito ha ritenuto congrua la riduzione operata in primo grado, ponendo in evidenza la gravità dei fatti e la mancanza di un comportamento collaborativo da parte dell'imputato, aspetto non incoerente rispetto al fatto che l'imputato abbia ammesso l'addebito (la semplice ammissione dei fatti nella flagranza di reato è cosa diversa dalla collaborazione che l'imputato avrebbe potuto prestare rivelando la fonte di approvvigionamento dello stupefacente ed ogni altra utile notizia per l'approfondimento delle indagini).

Considerato, quanto a Cali Eva, che le deduzioni riguardanti i profili di responsabilità individuati a carico della imputata risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza. Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 magg