Ordinanza — n. 23850/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGELLI ROSARIO nato a PALERMO il 29/09/1974 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la - rto decisione del Tribunale di con la quale MONGELLI Rosario era stato condannato alla pena di giustizia in relazione alla contravvenzione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto attività di parcheggiatore abusivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23850/2024 — snpen · Corte di Cassazione: per avere svolto attività di parcheggiatore abusivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGELLI ROSARIO nato a PALERMO il 29/09/1974 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la - rto decisione del Tribunale di con la quale MONGELLI Rosario era stato condannato alla pena di giustizia in relazione alla contravvenzione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto attività di parcheggiatore abusivo.
2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità.
4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Prepid